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Economia a 360°

Ravvedimento LIPE: come funziona? Quando si deve fare?

I soggetti passivi IVA, secondo quanto stabilito dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono obbligati alla comunicazione della liquidazione periodica IVA. Tale comunicazione, per comodità, è spesso abbreviata più semplicemente con l’acronimo LIPE. Nel caso in cui, però, il soggetto obbligato non avesse inoltrato tale comunicazione nei tempi prestabiliti, può ricorrere al ravvedimento LIPE. Ma come funziona? Quando bisogna farlo e quali sono le modalità? Continuate a leggere per scoprire le risposte alle domande più frequenti su questo tema.

Liquidazione periodica IVA o LIPE: che cos’è?

Prima di approfondire la questione legata al ravvedimento LIPE di cui abbiamo fatto cenno nella premessa, vale la pena soffermarci sulla natura di tale comunicazione. La liquidazione periodica IVA, come detto, non è altro che una comunicazione telematica. I soggetti passivi IVA indicati nell’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 hanno l’obbligo di inoltrare tale comunicazione con cadenza trimestrale all’Agenzia delle Entrate. Lo scopo di tale invio è quello di fornire un riepilogo dei dati relativi alle proprie liquidazioni Iva.

Nell’invio della comunicazione della liquidazione periodica IVA non influisce il tipo di gestione delle liquidazioni. L’unica differenza consiste nella composizione del modello da inviare. I contribuenti che gestiscono le loro liquidazioni IVA su base mensile dovranno compilare tre moduli, uno per ogni mese in esame. I contribuenti trimestrali, al contrario, avranno un unico modulo.

In ogni caso, all’interno del modello LIPE troviamo il frontespizio e il modulo vero e proprio (detto anche quadro VP). Il frontespizio è riservato ai dati identificativi del contribuente e del rappresentante legate, nonché dell’eventuale intermediario incaricato della trasmissione. Nel quadro VP devono essere invece inseriti i dati contabili e fiscali.

Chi deve presentare la LIPE e quando?

Come detto, i soggetti interessati sono quelli passivi IVA individuati nell’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Questi hanno quindi l’obbligo di presentare la LIPE entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Per quanto riguarda i dati del secondo trimestre, la scadenza per la loro comunicazione è fissata entro il 16 settembre. I dati relativi al quarto trimestre possono essere inoltrati con la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La comunicazione deve essere presentata anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito.

I soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione sono i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Ciò però a patto che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni per l’esonero.

In caso di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche omessa, incompleta o infedele, si incorre in una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro. L’importo della sanzione si riduce della metà nel caso in cui la comunicazione (o la correzione) avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Ravvedimento LIPE: come funziona?

Veniamo dunque al ravvedimento LIPE. In caso di invio tardivo, omesso o incompleto della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA si può ricorrere al ravvedimento LIPE. Come detto, tale ravvedimento è utile per poter beneficiare del dimezzamento della sanzione amministrativa sopra riportata.

Nel 2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha autorizzato l’utilizzo del ravvedimento operoso per la LIPE. Il ravvedimento LIPE può essere quindi effettuato in diversi modi:

  • provvedimento al ravvedimento LIPE prima di inviare il Modello di dichiarazione IVA annuale, inviando nuovamente la LIPE;
  • correggendo la comunicazione in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA, senza quindi dover provvedere a un nuovo invio della LIPE.

Se si opta per il ravvedimento LIPE per omessa o errata effettuazione della comunicazione, la sanzione applicata sarà quindi ridotta. L’entità della riduzione dipende dal momento in cui il soggetto regolarizza la sua posizione.

Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento, queste sono da ricondurre al Modello F24. Tale modello deve essere trasmesso tramite invio telematico tramite portale Fisconline o Entratel. In alternativa, può essere inoltrato tramite un un intermediario abilitato, come per esempio i CAF e i commercialisti.