Anche i processi hanno un periodo di sospensione feriale, e per la precisione i tribunali chiudono dal 1° al 31 agosto, come stabilisce l’articolo 91 e 92 del R.D. 12/1941, in riferimento alla legge 742 del 1969, modificata poi con il decreto legge 132 del 2014. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
Come funziona
Lo scopo della sospensione feriale dei termini processuali, nel mese di agosto, è di garantire a tutti gli operatori del tribunale, dai giudici ai professionisti in generale, di garantire un’attività omogenea. Un altro obiettivo, di queste ferie, è smaltire il contenzioso arretrato, attraverso anche la riduzione di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, militare e contabili.
Certo, non tutti processi vengono sospesi o comunque interrotti per lo stesso lasso di tempo, a seconda dei casi. La sospensione, poi, vale solo per azioni giudiziali, che siano ad un atto iniziale di instaurazione del processo o a fasi successivi.
Bisogna, inoltre, considerare le ferie dei giudici e di coloro che lavorano in tribunale. Ad esempio, i magistrati hanno diritto a quarantacinque giorni di ferie. Nel 2019, il Consiglio della Magistratura ha stabilito di non tenere udienze ordinarie nei dieci giorni precedenti al periodo di ferie e nei cinque giorni successivi, ad eccezione per la trattazione degli affari urgenti e indifferibili. Gli uffici giudiziari, poi, hanno un “periodo cuscinetto” prima delle ferie, in modo che i giudici completino il lavoro rimasto ed anticiparlo alla ripresa delle udienze.
I casi di esclusione
Dalle ferie, sempre secondo le leggi che le regolano, sono esclusi alcuni procedimenti, e tra questi si possono citare:
- i procedimenti relativi ad imputato nel caso delle custodie cautelari;
- indagini preliminari in caso di reati della criminalità organizzata;
- cause relative che possono prescriversi a carattere di urgenza;
- procedimenti che riguardano i sequestri dei beni;
- cause per incidente probatorio per l’assunzione delle prove, che non si possono rinviare;
- cause degli alimenti;
- procedimenti cautelari o per interdizione;
- procedimenti per la protezione dei minori in caso di abuso familiare;
- procedimenti in caso di revoca di fallimenti;
- cause per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- controversie relative all’inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza, derivanti da contratti ed accordi di tipo collettivo;
- impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali per la protezione internazionale.