La cartella esattoriale è un titolo esecutivo al pari di una cambiale non pagata. Chi la riceve deve dare il giusto peso a questo documento. Equitalia (l’agente della riscossione) può emettere sanzioni, in caso di mancato pagamento, per rifarsi sui beni del debitore attraverso provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca o il pignoramento della casa (con successiva vendita coatta).
Prima di pagare, bisogna però verificare il tipo di richiesta e, se necessario, contestare quando la pretesa è ingiusta (avendo già pagato) o illegittima.
Come agire e come rimediare?
Equitalia: la rateizzazione della cartella esattoriale
Equitalia è l’agente incaricato alla riscossione coattiva di un tributo (imposte, tasse, contributi, sanzioni, ecc.) iscritta a ruolo per inadempimento da parte del debitore.
Con la cartella esattoriale si notifica al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o di altri creditori (incluse maggiorazioni dovute), si intima a pagare entro un certo periodo (di solito, 60 giorni) avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si agirà attraverso procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, ecc.).
Il contribuente che volesse informarsi su quanto gli viene richiesto potrà rivolgersi all’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) in quanto Equitalia è un intermediario che si occupa soltanto della riscossione.
Il pagamento della cartella può essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica oppure rateizzato (fino a 72 rate mensili con tanto di interessi) se il debitore dimostra di essere in difficoltà finanziaria. Il contribuente che intende pagare deve agire tempestivamente in quanto, una volta avviate le procedure esecutive, la successiva richiesta di rateizzazione non le sospende né impedisce che vengano attivate.
E’ altrettanto importante pagare puntualmente le rate: al contrario, il debitore dovrà pagare l’intero importo del debito in un’unica soluzione e non potrà più chiedere rateizzazioni.
Le procedure esecutive di Equitalia in caso di mancato pagamento
In caso di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni, Equitalia può avviare le procedure esecutive più opportune per riscuotere il dovuto scegliendo tra:
– fermo amministrativo dell’auto;
– iscrizione di ipoteca sulla casa (solo per debiti superiori a 20mila euro) fino all’espropriazione forzata dopo 6 mesi (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili. L’ipoteca può essere iscritta al massimo per un importo pari al doppio del debito totale. Entro 4 mesi dal pignoramento, se il debito non viene pagato, si procede alla vendita all’asta dell’immobile;
– pignoramento dei crediti presso terzi;
– istanza di fallimento del debitore o ammissione al passivo in caso di procedura fallimentare già avviata.
Con il mancato pagamento della cartella scattano ulteriori addebiti, interessi di mora del 6,8358%.
Errore di Equitalia e cartelle pazze: come rimediare
In caso di errore di persona, di calcolo o di doppia imposizione per tributo già pagato, il contribuente deve chiedere il riesame amichevole per farsi annullare o correggere la cartella. E’ possibile farlo attraverso la procedura stragiudiziale dell’Autotutela inviando all’ente creditore la richiesta con raccomandata A/R allegando documenti che dimostrano l’errore.
Il punto è che l’Autotutela non sospende il termine per fare ricorso giudiziale: passato il termine (da 30 a 60 giorni a seconda dei casi) non si potrà più presentare il ricorso.
Equitalia consente al debitore di ottenere la sospensione della procedura esecutiva in casi specifici da dichiarare con autocertificazione. Concede questa chance se il tributo è già stato pagato, se l’atto di riscossione è stato sospeso in un procedimento giudiziale o dall’ente creditore oppure se l’atto è stato sgravato dopo aver presentato istanza di Autotutela. L’istanza, in questo caso, va presentata direttamente a Equitalia.