Azione revocatoria ordinaria: di cosa si tratta? Cosa prevede? Termini e prescrizione
Il nostro ordinamento prevede degli strumenti creati per la difesa dei creditori; rientra tra questi anche l’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli articoli 2901 e seguenti del Codice Civile. Cerchiamo di capire di cosa si tratta: scopriamo cosa prevede la legge, in cosa consiste questa azione e quali sono i suoi termini di prescrizione.
Cos’è l’azione revocatoria ordinaria: i presupposti
Sul Codice Civile si legge che il creditore può richiedere che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti quegli atti di disposizione del patrimonio che il debitore abbia compiuto recando un pregiudizio alle sue ragioni. Per poter richiedere questa inefficacia devono però essere presenti un paio di condizioni:
- il debitore doveva essere a conoscenza del pregiudizio che il suo atto avrebbe comportato agli interessi del creditore; nel caso in cui l’atto sia stato compiuto prima della nascita del credito, l’inefficacia può essere richiesta se l’atto è stato posto in essere dolosamente, al fine di pregiudicare il soddisfacimento degli interessi del creditore;
- se gli atti sono a titolo oneroso, il terzo (o i terzi) deve essere consapevoli del pregiudizio, oppure dovevano essere a conoscenza della dolosa preordinazione nel caso in cui l’atto fosse precedente al credito.
Ovviamente, l’esercizio dell’azione revocatoria può essere esercitata solo nel caso in cui l’atto compiuto dal debitore abbia realmente comportato un pregiudizio al creditore, che non ha più la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio residuo del debitore. Era necessario precisare questa cosa, altrimenti staremmo parlando di una possibilità per il creditore di vietare al debitore di compiere qualsiasi atto dispositivo del proprio patrimonio, e questo non sarebbe accettabile.
Prescrizione ed effetti
L’azione revocatoria ordinaria è quindi uno strumento creato per proteggere la garanzia patrimoniale per i creditori. La legge prevede anche che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal momento in cui il debitore pone in essere l’atto dispositivo “incriminato”. Va detto che al creditore non risulta sempre conveniente ricorrere a questo strumento: spetta infatti a lui dimostrare la presenza dei presupposti, quindi la consapevolezza del debitore e del terzo e l’onerosità degli atti in questione.
Nel caso in cui, a seguito della sua azione revocatoria ordinaria, ottenga la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo effettuato dal debitore, il creditore avrà la possibilità di promuovere le azioni conservative o esecutive nei confronti del soggetto terzo, agendo sui beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace. L’azione revocatoria non ha funzione restitutoria: l’atto è inefficace solo per il creditore che l’ha impugnato; il terzo però non potrà ottenere nulla dal ricavato di quei beni fino a quando il creditore non sarà interamente soddisfatto. La legge chiarisce inoltre che l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti che cono acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.