Nello svolgimento delle cause civili, stabilire la competenza del giudice di pace è il primo passo verso la concretizzazione del procedimento. La materia è regolata dall’art. 7 c.p.c., in cui si stabiliscono i criteri in base ai quali si definisce, tra gli altri anche la competenza per valore giudice di pace. Come vedremo più avanti ci sono diversi criteri che definiscono questa competenza, ma in questa sede ci soffermeremo su quanto riguarda il criterio del valore della causa.
Che cos’è la competenza civile?
Prima di addentrarci nella competenza per valore per il giudice di pace è opportuno soffermarci sulla definizione stessa di competenza civile. Che cos’è, in parole povere? Si parla di competenza civile nel momento in cui un soggetto, al fine di tutelare i suoi diritti, instaura una controversia presso una sede giudiziaria. Nel momento in cui, quindi, viene a determinarsi una controversia, si definisce la sua competenza civile.
In base alla materia della controversia si definisce quindi il giudice competente per il trattamento della causa. La giurisprudenza italiana prevede diversi criteri in base ai quali una materia può essere classificata e, di conseguenza, assegnata al giudice competente, ovvero al giudice che esercita il relativo potere giurisdizionale. Nello specifico, esistono tre diversi criteri in base ai quali si definisce la competenza civile:
- territorio
- materia
- valore
La competenza per territorio (artt. 18 e seg. c.p.c.) si stabilisce in base al luogo di residenza o di domicilio del convenuto nel caso di persone fisiche e alla sede per le persone giuridiche. Nel caso della competenza per materia del giudice di pace si applica quanto disposto dall’art. 7 c.p.c. Ovvero, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili il cui valore non superi i 5 mila euro, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti (entro un valore di 20 mila euro) e, a prescindere dal valore, per le cause relative a:
- apposizione di termini e osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi;
- misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità nelle unità abitative;
- interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
Competenza per valore giudice di pace
Come abbiamo visto nel paragrafo che precede, si parla di competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 mila euro e relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti il cui valore non superi i 20 mila euro.
Il valore di una causa si determina però in base alla domanda, e una volta stabilito il valore si può quindi definire la competenza. In più, se in un processo contro la stessa persona sussistono più domande, il loro valore si somma. Al capitale si sommano poi anche gli interessi scaduti, le spese e i danni che si sono verificati anteriormente alla proposizione.
Infatti, l’art. 10 del Codice di Procedura Civile in materia di determinazione del valore della causa recita testualmente: “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle
disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col
capitale“.
Nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, la determinazione del valore è riconducibile a quello indicato dall’attore, il quale può essere contestato. Al contrario, nelle cause relative a beni immobili il valore si ottiene moltiplicando rendita catastale del fabbricato e il reddito dominicale del terreno. Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata il valore è determinato dal credito per cui le parti procedono.