Con la fusione per incorporazione, più società vengono unite in una unica, la quale soddisfa le prerogative economiche e giuridiche. La fusione crea due tipi di fenomeni: da un lato comporta la nascita di un unico complesso sociale, con la conseguente modifica degli atti costitutivi. Dall’altro, invece, crea la concentrazione di imprese societarie, che consente quindi di aumentare la competitività sul mercato.
Quando si verifica una fusione per incorporazione
L’articolo 2501 del Codice Civile prevede che la fusione per incorporazione si verifichi in due casi. Nel primo, si ha quando si costituisce una nuova società, cioè un nuovo soggetto di diritto e l’automatica estinzione delle due società fuse. Nel secondo, invece, due o più società vengono incorporate in una unica: una mantiene la propria individualità e autonomia mentre le altre vengono assorbite.
La fusione è possibile sia tra società dello stesso tipo (fusione omogenea) che tra enti di diverso tipo (fusione eterogenea).
Chi non può effettuare una fusione per incorporazione
Innanzitutto, le società in liquidazione che hanno già iniziato a distribuire l’attivo non possono effettuare una fusione per incorporazione, a meno che alla fusione partecipino solo società il cui capitale non consista in azioni. Nel caso in cui però vogliano partecipare, devono revocare lo stato di liquidazione e ricostituire il capitale.
Esiste poi una fattispecie che si chiama “acquisizione con indebitamento” e si verifica quando la fusione avviene tra società nelle quali una abbia dei debiti per acquisire l’altra. In questo caso, l’atto di fusione deve contenere un piano finanziario che esplichi in modo chiaro la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Il progetto di fusione per incorporazione: come avviene
Innanzitutto, la prima fase è quella del progetto: viene redatto dall’organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione. Il progetto deve contenere le caratteristiche, la denominazione sociale e la sede delle società che partecipano, nonché l’atto costitutivo della società risultante dalla fusione. Al tempo stesso, deve specificare la data a partire dalla quale decorrono gli effetti della fusione nonché il criterio in base al quale si assegneranno al soci le quote della nuova società. Il progetto di fusione deve essere poi iscritto nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le aziende partecipanti.
La seconda fase è quella della delibera: ciascuna società che partecipa alla fusione deve approvare il progetto di cui sopra. Affinché ciò avvenga, si devono raggiungere delle maggioranze che si distinguono a seconda della tipologia di società.
A chiudere il procedimento è la terza fase, cioè la stipula dell’atto. La fusione deve essere fatta mediante un atto pubblico, che si deve depositare entro trenta giorni nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi in cui sono le sedi delle società che partecipano alla fusione.