La materia che regolava il cosiddetto concordato in bianco è stata modificata solo a partire dal 2012. Per questo motivo è importante essere a conoscenza delle attuali caratteristiche di questa tipologia di concordato, che consiste essenzialmente in una domanda incompleta. Il suo scopo, come vedremo più avanti, è quello di “bloccare” gli effetti dell’istanza di fallimento, permettendo al soggetto di avere più tempo a disposizione per la produzione di istanze e documenti nuovi.
Concordato in bianco: che cos’è?
Esistono diverse definizioni per il cosiddetto concordato in bianco: a volte ci si può riferire anche con “concordato con riserva” o “concordato con prenotazione” o “concordato preventivo con riserva“. In ogni caso, si tratta di un tipo di concordato incompleto, attraverso il quale un imprenditore può beneficiare in modo subitaneo degli effetti dell’apertura della procedura concordataria. È regolato dalla disciplina di cui all’art. 161 co 6 della Legge Fallimentare, introdotto dalla legge n° 134/2012 (di cui parleremo più avanti).
Dal momento in cui viene presentata la proposta, infatti, i creditori non possono portare avanti azioni individuali. Per questo motivo il concordato in bianco può essere utile per “prendere tempo”. Tramite la presentazione e il deposito del concordato in bianco, infatti, si bloccano le istanze di fallimento e le istanze esecutive e cautelari sull’impresa.
Il piano del concordato comprende, oltre all’analisi dello stato dell’attività, anche una stima del valore dei beni e un elenco dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, oltre che un elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.
La fattibilità dl piano di concordato e la veridicità dei dati riportati nella domanda di concordato devono essere attestati da un revisore legale indipendente. Resta ferma la possibilità, da parte del Tribunale, di avvalersi della nomina di un commissario giudiziale o di un ausiliario del Giudice per esaminare la situazione patrimoniale. Sempre il Tribunale ha quindi la facoltà di concedere all’imprenditore l’amministrazione straordinaria, benché resti comunque nella titolarità della gestione dell’impresa.
Novità introdotte nel 2012
Come già accennato in apertura, lo scopo del concordato in bianco è principalmente quello di permettere la presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo in modo più celere. Fino al 2012 il tribunale poteva successivamente decidere se concedere o meno un termine (pari a 15 giorni) per il deposito delle eventuali integrazioni e la produzione di documenti nuovi.
Così facendo l’imprenditore aveva la facoltà di presentare la domanda per beneficiare dell’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa (art. 167 R.D. 267/1942, o Legge Fallimentare). Al contempo, i creditori per titolo o causa anteriore alla definizione del decreto di omologazione del concordato preventivo non possono né iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 R.D. 267/1942). Infine, si applica quanto disposto dall’art. 169 R.D. 267/1942.
Nel 2012, con la Legge n. 134, la procedura è stata snellita e velocizzata grazie all’introduzione della domanda di concordato con riserva. Così facendo si possono bloccare le istanze di fallimento e le azioni esecutive e cautelari e, solo in un secondo momento (avendo quindi tempo e modo di elaborare e raccogliere o produrre la documentazione necessaria) depositare la domanda di concordato. Il termine per il deposito della domanda di concordato è compresa tra i 60 e 120 giorni, ma il Tribunale può decidere di concedere una proroga di ulteriori 60 giorni.
Una volta presentato il piano completo il Tribunale può ammettere il soggetto alla procedura o dichiarare inammissibile la proposta.
Quali documenti sono necessari?
Per presentare il concordato in bianco (o concordato con riserva) sono necessari i documenti di cui all’art. 82 del d.l. n. 69/2013 (“Decreto del fare”, che ha modificato l’art. 161 comma 6 L.F.). In altre parole, la domanda deve essere completa dei bilanci degli ultimi tre esercizi, un elenco in cui siano riportati i nominativi dei creditori e indicati i rispettivi crediti e la situazione finanziaria dell’impresa su base mensile.