Nel 2018 sono stati introdotti gli ISA, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che, a parte da quell’anno d’imposta, hanno sostituito gli studi di settore. Questa introduzione ha causato, nel 2019, una proroga dei versamenti delle imposte dell’ex modello Unico, oggi chiamato modello Redditi.
Per calcolare il punteggio ISA del singolo imprenditore ci si deve affidare a un software dell’Agenzia delle Entrate, il quale indica una sorta di pagella che riporta l’affidabilità fiscale del contribuente e, quindi, che determina l’accesso o meno al regime dei premi.
La proroga dei versamenti: cosa succede
Il Decreto sulla Proroga dei versamenti delle imposte 2019 è stato firmato da Giovanni Tria, Ministro dell’Economia, e poi approvato dal Premier Giuseppe Conte. Questo prevede che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 siano prorogate tutte al 30 settembre. Per i titolari di partita iva, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione, significava che le tre rate sarebbero scadute il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre.
Chi beneficia della proroga e chi no
La proroga riguarda i versamenti del saldo Irpef, Ires, Irap e Iva 2018, gli addizionali Irpef e l’acconto Irpef e Ires del 2019 e i versamenti di contributi previdenziali, IVIE e IVAFE, la cedolare secca e l’acconto del 20% per i redditi di soggetti a tassazione separata. Questi devono scadere tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 e i loro titolari devono possedere attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Inoltre, i titolari devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ogni indice, dal relativo decreto. La proroga, inoltre, si applica anche ai soggetti passivi IRES con termini ordinari di versamento successivi al trenta giugno, per effetto della data di approvazione di bilancio.
Non beneficiano della proroga, invece, le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, neanche con la partecipazione a società o ad associazioni trasparenti. Non ne beneficiano i contribuenti che svolgono lavoro autonomo o di impresa in categorie per le quali non sono stati approvati gli ISA e coloro i quali, pur avendo i nuovi ISA, superano il limite di ricavi o compensi. Infine, non rientrano nella proroga gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario.
Un’eccezione riguarda i soggetti per la cui attività è stato approvato l’ISA, anche se ricorre una causa di esclusione o sono esclusi per legge dalla relative applicazione: anche loro possono beneficiare della proroga.