Quando due genitori si separano in sede legale, il giudice deve stabilire a quale dei due spetta l’assegno di mantenimento, in base all’articolo 156 del Codice Civile: “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”. Per poterlo ottenere, secondo la legge, devono esserci diverse condizioni.
Innanzitutto, il coniuge beneficiario deve averne fatto richiesta esplicita e, soprattutto, non deve essergli stata addebitata la separazione. Il coniuge beneficiario può inoltre ricevere l’assegno di mantenimento solo nel caso in cui non abbia sufficienti redditi propri o non riesca a procurarseli, per motivi oggettivi e da dimostrare. Dall’altra parte, il coniuge a cui viene addebitato l’assegno deve disporre di mezzi che gli consentano di affrontare le spese stesse.
Come si calcola l’assegno di mantenimento
Il giudice deve innanzitutto accertare lo stile di vita che i coniugi avevano al momento del matrimonio e, successivamente, deve verificare che il coniuge debitore deve possedere i mezzi per sostenere questa spesa e a mantenere lo stesso stile di vita che aveva. Lo stile di vita durante il matrimonio si basa su delle variabili di ordine economico e statistico molto delicate, dalle quali dipende però il valore dell’assegno stesso.
Quali variabili tenere in considerazione, tra redditi e consumi, è sempre un aspetto delicato della questione. A proposito, esistono molti studi e procedure fissate in diverse tabelle al fine di rendere la pratica più chiara possibile. Il modello di riferimento è il MoCAM: Modello di Calcolo dell’Assegno di Mantenimento.
Caso di separazione con richiedente senza fonte di reddito
Nel caso in cui due coniugi si separino senza figli e il soggetto richiedente l’assegno non abbia alcuna fonte di reddito, si deve valutare se sia possibile l’assegnazione della casa coniugale. A questo proposito deve essere d’accordo anche l’altro coniuge e si ragiona soprattutto in meriti di risparmio di un eventuale affitto che, senza reddito, è un’altra spesa per il debitore.
Nel caso in cui il debitore abbia una situazione economica media, come per un operaio o un impiegato che riceve 13 o 14 mensilità da circa € 1400 senza altre proprietà immobiliari, depositi o conti correnti, la situazione è diversa a seconda della casa. Se la casa coniugale viene ceduta al richiedente, l’assegno sarà pari a un quarto del reddito del debitore, cioè da € 300 a € 400. Se la casa non viene ceduta, l’assegno è pari a un terzo del reddito del debitore, cioè da € 400 a € 500.
Caso in cui il richiedente abbia redditi minimi
Nel caso in cui il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento abbia redditi che garantiscono un minimo di autosufficienza, pur senza garantire lo stile di vita precedente, il criterio si basa sul differenziale di reddito tra gli ex coniugi.
Se il richiedente lavora part-time prendendo per esempio € 600 al mese, nel caso abbia anche la casa riceverà un assegno pari a un quarto del reddito del coniuge debitore. Nel caso in cui non ci sia la casa, invece, la porzione scende a un terzo.