La Legge numero 162 del 2014 regola la materia delle separazioni e dei divorzi, soprattutto in merito alla negoziazione assistita da uno o da più avvocati per le soluzioni consensuali. La “negoziazione assistita” è una sorta di contratto con il quale le due parti si impegnano a risolvere le controversie in modo consensuale e, in seguito a questa, si arriva a un accordo che ha validità di titolo esecutivo.
Le modalità operative
Ognuna delle parti, secondo la legge, deve avere un avvocato: non è quindi consentito alle parti eseguire la negoziazione assistita in autonomia. L’avvocato, con una raccomandata a.r., comunica all’altro coniuge che il proprio cliente intende procedere con la negoziazione. La comunicazione deve contenere anche il fatto dal quale è scaturita la controversia e, soprattutto, l’avvertimento del fatto che la mancata risposta entro trenta giorni può fondare oggetto di valutazione del giudice ai fini delle spese di giudizio.
Se l’altro coniuge non risponde all’invito, si dovrà procedere con una separazione giudiziale. Se invece aderisce alla negoziazione consensuale, le due parti sigleranno una prima convenzione in forma scritta. Qui, si scriverà il termine entro il quale si dovrà aver raggiunto un accordo e non deve essere né inferiore a 30 giorni, né superiore a tre mesi.
Stabilita la convenzione, le due parti procederanno a stendere un accordo vero e proprio.
L’accordo in mancanza di figli minorenni
Nel caso in cui la coppia che si separa mediante negoziazione consensuale non abbia figli minori o maggiori incapaci o portatori di handicap grave, l’accordo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Una volta che il Procuratore ha verificato che sia tutto regolare, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti: la trasmissione all’ufficiale dello stato civile del Comune.
L’accordo con figli minorenni
Se sono presenti figli minorenni o maggiorenni con handicap gravi ed economicamente non sufficienti, l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica, il quale verificherà la corrispondenza del contenuto sotto la lente dell’interesse della prole. Se tutto fila liscio, il Procuratore dà il nullaosta agli avvocati. Se invece ritiene che ci siano lacune all’interesse della prole, il Procuratore trasmette l’accordo al Presidente del Tribunale, il quale fissa entro trenta giorni la convocazione delle parti.
Dopo aver sentito i coniugi, i quali possono modificare l’accordo, decide quindi se autorizzare la trascrizione dell’accordo o rifiutarla, lasciandoli quindi non separati.
Una volta ottenuto il nullaosta dalla Procura, entro dieci giorni, uno degli avvocati deve trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune, dove il matrimonio era registrato.