Il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto, è una prestazione economica spettante al lavoratore ed erogata nel momento in cui cessa il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro. Ma in che cosa consiste e su quali basi avviene il calcolo TFR? Ecco di cosa si tratta, dove trovarlo in busta paga e come si calcola.
Che cos’è il trattamento di fine rapporto?
L’acronimo TFR sta per trattamento di fine rapporto, ovvero una prestazione economica destinata al lavoratore che gli viene erogata nel momento in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro. Questa prestazione è erogata al lavoratore indipendentemente al motivo per cui il rapporto di lavoro viene meno. Può trattarsi di licenziamento, ma anche di dimissioni o di raggiungimento dell’età della pensione.
Il calcolo del TFR avviene sulla base di semplici formule. Alla base c’è la somma delle retribuzione annua divisa per 13,5. Il numero ottenuto deve poi essere aggiornato in base all’indice di rivalutazione (pari al 75% dell’inflazione più 1,5% fisso).
Il trattamento di fine rapporto è maturato su base mensile e se ne trova traccia su ogni busta paga alla relativa voce. Nello specifico, si può trovare il TFR in busta paga nella sezione riservata ai dati previdenziali. Come è possibile vedere, però, non c’è un unico valore per il TFR, bensì le seguenti voci:
- Retribuzione utile al calcolo del TFR.
- TFR maturato nel singolo mese
- Totale TFR al 31 dicembre precedente
- Totale TFR dell’anno in corso
- Rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
A queste se ne possono aggiungere altre, in particolare quelle relative a trasferimenti del TFR o ad anticipi destinati a fondi di previdenza complementari o già versati. Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile, il lavoratore può con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Calcolo TFR: come si fa?
Come avviene in sostanza il calcolo del TFR? Per calcolare il TFR, come già accennato, è innanzitutto necessario conoscere i dati relativi al proprio contratto di lavoro. Nel caso dei contratti collettivi possono sussistere delle eccezioni, in quanto possono prevedere specifiche norme per i diversi settori.
Generalmente, però, l’elemento di partenza è la retribuzione base. Questa è costituita da tutti gli elementi retributivi di natura tipica, normale e ripetitiva nel rapporto di lavoro minimo contrattuale, nonché aumenti periodici di anzianità, superminimi, indennità di maneggio denaro, maggiorazione turni, straordinario fisso ripetitivo, premi presenza, valori convenzionali mensa, indennità per disagiata sede, importi forfettari, cottimo, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, altre somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.
Per ottenere il calcolo del TFR di conseguenza è necessario sommare la retribuzione relativa a ogni anno per il coefficiente 13,5. Ogni 31 dicembre l’importo di cui alla retribuzione annuale è rivalutato con un tasso fisso dell’1,5% cui si aggiunge il 75% dell’inflazione, ovvero dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, in relazione all’anno precedente.
Per esempio, a fronte di un anno di lavoro con una retribuzione annua lorda pari a 20 mila euro, per calcolare il TFR bisognerà eseguire il seguente calcolo:
20.000 : 13,5 = 1.481,48
in cui 1.481,48 corrisponde al trattamento di fine rapporto accantonato per quell’anno di lavoro. Se nell’anno successivo lo stipendio annuo lordo dovesse rimanere immutato a fronte di un aumento dell’inflazione dell’1%, il calcolo da fare sarà il seguente:
1.481,48 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 33,34 euro
1.481,48 + 1.481,48 + 33,34 = 2.996,30
in cui 2.996,30 è pari al trattamento di fine rapporto accantonato per i due anni di lavoro.
Su questo importo è poi necessario scorporare la tassazione in base a quanto stabilito dall’articolo 19 del Testo unico imposta sui redditi (TUIR). La normativa attualmente in vigore prevede che le quote di trattamento di fine rapporto maturate a partire dal primo gennaio del 2001 sono imponibili solo per la quota capitale. Di conseguenza, non sono calcolate le rivalutazioni annuali. Fino al 31 dicembre 2000, infatti, le quote maturate erano tasse per intero dal datore di lavoro.